Dal 1° gennaio 2026, nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, diventa pienamente operativo per ODV e APS il regime forfetario previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, art. 86), per gli enti che ne possiedono i requisiti e che scelgono di applicarlo.
Ecco le principali conseguenze fiscali operative.
IVA – regime di “franchigia” (assenza di rivalsa)
- L’ente non applica l’IVA in fattura e non esercita la rivalsa dell’imposta sulle operazioni effettuate. Alcuni enti già applicavano questo regime che era però transitorio e si rifaceva all’analogo regime forfettario per le persone fisiche. Qui invece la norma cambia e le fatture in franchigia iva andranno emesse con questa dicitura: op. in franchigia Iva ex art. 86, comma 7, lett. a), D.Lgs. 117/2017.
- Conseguentemente sono previste semplificazioni ed esoneri dagli obblighi IVA (versamenti e adempimenti), fatti salvi specifici casi in cui l’ente risulta debitore d’imposta.
(art. 86, commi 8 e 9, CTS).
Compensi – assenza di ritenute alla fonte
- Gli enti che applicano il regime forfetario non operano né trattengono ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, tra cui:
- compensi di lavoro autonomo (professionale o anche di natura occasionale su cui prima del 1/1/26 veniva applicata la ritenuta d’acconto del 20%);
- diritti d’autore e compensi assimilati.
- Rimane l’obbligo di indicare in dichiarazione i dati del percettore e l’ammontare dei compensi erogati senza ritenuta (Riferimento di legge: art. 86, comma 6, CTS). All’inizio dell’anno successivo inoltre sarà auspicabile consegnare ai percipienti un’attestazione semplice dei compensi corrisposti per permettere loro di dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi (mod. Unico o 730) se dovuta.
NOTA BENE: la tipologia di redditi ora non più soggetti a ritenuta rimane la medesima (prestazione lav. aut. occasionale, diritto d’autore, lavoro autonomo con p. iva) con l’unica differenza che d’ora in poi il netto da corrispondere sarò uguale al lordo (vedi qui come impostare ricevute senza ritenuta > prestazioni occasionali verso non sostituti d’imposta
Ambito di applicazione
Le disposizioni sopra riepilogate si applicano alle ODV e APS che scelgono di adottare il regime forfetario di cui all’art. 86 CTS, nel rispetto dei requisiti e dei limiti di ricavi previsti dalla normativa.
(art. 86, commi 1 e 2, CTS)
Attualmente il tetto per i redditi conseguiti in modalità commerciale (quindi con fattura) è di 85.000 euro annui