Controlli triennali sugli ETS: cosa cambia davvero dal 2025 (e cosa devono fare enti “grandi” e “piccoli”)

Dal 2025 la “riforma dei controlli” sul Terzo settore passa dal principio alla pratica: con il D.M. 7 agosto 2025 n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2025, sono state finalmente definite forme, contenuti e modalità dei controlli sugli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 16 settembre 2025. (gazzettaufficiale.it)

Perché questo decreto è importante (ratio)

Il Codice del Terzo settore aveva già previsto un sistema di vigilanza e controllo, ma mancavano regole operative uniformi. Il D.M. 125/2025 mira a:

  • rendere omogenee le verifiche sul territorio;
  • tutelare l’interesse pubblico e la fiducia nel sistema (anche rispetto a benefici e “qualifica ETS”);
  • graduare l’intensità dei controlli in base alla dimensione dell’ente, semplificando per i più piccoli. (gazzettaufficiale.it)

Importante: questi controlli non sono l’“organo di controllo” interno (art. 30 CTS). Sono controlli esterni (RUNTS/Ministero e soggetti autorizzati), distinti e autonomi. (gazzettaufficiale.it)

Chi controlla

Il decreto distingue:

  • Uffici RUNTS e soggetti autorizzati (reti associative nazionali e CSV autorizzati) come “soggetti responsabili”; (gazzettaufficiale.it)
  • i controlli ordinari vengono svolti, di regola, dal soggetto autorizzato sugli enti aderenti; gli uffici RUNTS restano competenti sugli enti non aderenti e, soprattutto, per i controlli straordinari. (gazzettaufficiale.it)

Questo spiega perché molte reti stanno chiedendo di “risultare aderenti” nel RUNTS: non è un requisito per essere ETS, ma può incidere su chi gestisce il controllo ordinario.

Ogni ETS avrà un controllo “ordinario” almeno ogni 3 anni

La regola base è chiara: ogni ETS soggetto al decreto è assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni. (gazzettaufficiale.it)

Da quando decorre il triennio?

In via ordinaria, il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nel RUNTS. (gazzettaufficiale.it)

Per la prima applicazione, l’avvio effettivo del “primo triennio” è collegato all’attivazione della sezione informatica dedicata ai controlli e sarà fissato da un provvedimento direttoriale. Nel primo triennio dovranno essere controllati almeno il 55% degli enti interessati. (gazzettaufficiale.it)

Come si svolge il controllo (in pratica)

Il controllo parte con comunicazione via PEC ed è principalmente documentale (documenti già depositati al RUNTS + eventuali richieste integrative). Se serve, può diventare un controllo in loco presso sede o luogo concordato, nel rispetto del contraddittorio; il legale rappresentante può farsi assistere anche da professionisti di fiducia. (gazzettaufficiale.it)

Resta fermo che altri controlli (fiscali, lavoristici, di settore, ecc.) continuano ad applicarsi: il decreto “salva” espressamente le competenze di altre amministrazioni. (gazzettaufficiale.it)

ETS “piccoli” (entrate ≤ 60.000 €): controllo semplificato

L’ETS rientra nel perimetro “semplificato” se nel triennio antecedente l’anno del controllo ha depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui. Conta ogni anno del triennio, non una sola annualità. (gazzettaufficiale.it)

In questo caso il controllo ordinario riguarda solo alcuni aspetti essenziali:

  • denominazione/qualifica e coerenza con la sezione RUNTS;
  • eventuale requisito sul numero minimo di associati (se applicabile);
  • presenza degli elementi obbligatori in statuto/atto costitutivo;
  • eventuali “attività diverse”: previsione statutaria e carattere secondario/strumentale;
  • bilanci redatti e depositati correttamente;
  • comunicazioni e depositi obbligatori al RUNTS;
  • assenza di cause di scioglimento/estinzione. (gazzettaufficiale.it)

ETS “grandi” (entrate > 60.000 €): controllo completo

Se non ricadete nel caso “piccoli”, il controllo può coprire l’intero perimetro previsto dal decreto, includendo (oltre ai punti essenziali) la verifica su attività di interesse generale, raccolta fondi e divieto di distribuzione utili, libri sociali e (se dovuti) bilancio sociale e trasparenza; per enti con personalità giuridica anche aspetti patrimoniali; e per le fondazioni verifiche tipiche su scopo e condotte degli amministratori. (gazzettaufficiale.it)

Cosa conviene fare (checklist)

  1. Verificare la soglia 60.000 € guardando le entrate dei tre bilanci depositati più recenti (per capire se siete “semplificati” o “completi”). (gazzettaufficiale.it)
  2. Controllare che in RUNTS siano allineati: cariche, sede, statuto aggiornato, depositi bilanci, eventuale bilancio sociale.
  3. Predisporre una cartella “controlli” con statuto, bilanci, verbali essenziali e principali evidenze (attività diverse, raccolta fondi, registro volontari se presente).
  4. Se aderite a una rete/CSV, verificare la corretta indicazione dell’adesione nel RUNTS (può incidere su chi svolge il controllo ordinario). (gazzettaufficiale.it)

Link istituzionali (testi ufficiali)