Dal 1° gennaio 2026 (per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare) il regime fiscale degli ETS iscritti al RUNTS entra nella sua fase pienamente operativa. Di conseguenza, diventa essenziale non arrivare a fine esercizio “alla cieca”: alcune valutazioni fiscali dipendono da dati che emergono solo a consuntivo e possono portare, ex post, a un rischio di “commercialità” una volta chiuso e approvato il bilancio. La novità principale è il collegamento più stretto tra bilancio e fiscalità.
Perché dal 2026 cambia il modo di gestire la qualifica fiscale
Il punto centrale è che l’art. 79 del Codice del Terzo Settore impone di valutare le attività non solo in base alle finalità, ma anche in base alle modalità di svolgimento e al loro equilibrio economico (rapporto tra corrispettivi e costi), oltre a una verifica complessiva riferita all’ente nel suo insieme. In altre parole: non basta svolgere attività di interesse generale; conta anche se, e in che misura, tali attività sono svolte con modalità non commerciali oppure con modalità commerciali, e come tutto ciò si riflette nei dati di bilancio e nelle grandezze utilizzate ai fini fiscali.
I due controlli da tenere sotto osservazione
1) Controllo sulle singole Attività di Interesse Generale (AIG)
Per ciascuna AIG la regola base è: se l’attività è svolta gratuitamente, è non commerciale; se è svolta dietro corrispettivi, resta non commerciale quando sostanzialmente i corrispettivi non superano i costi effettivi (logica del pareggio/costo pieno). La norma prevede inoltre un margine di tolleranza (il noto scostamento fino al 6% entro determinati limiti temporali), che può consentire di non perdere la qualifica di non commercialità, ma che va gestito con prudenza perché non equivale a una franchigia generalizzata. In termini pratici, se una AIG “a pagamento” genera durante l’anno margini strutturali, si può arrivare a consuntivo a qualificarla come commerciale, con conseguenze su imposte, obblighi e inquadramento civilistico e fiscale.
2) Controllo complessivo sull’ente (prevalenza: ETS commerciale vs non commerciale)
Accanto al controllo sulle singole attività, esiste un secondo livello di verifica: l’ente può diventare “commerciale nel complesso” se, nel periodo d’imposta, le componenti considerate commerciali superano le entrate considerate non commerciali secondo i criteri dell’art. 79.
Un aspetto importante per gli enti che svolgono molte attività gratuite è che, in questo test complessivo, può assumere rilievo anche il “valore normale” delle prestazioni/cessioni rese con modalità non commerciali: è il meccanismo della cosiddetta “bilancia”, che consente di dare evidenza anche a ciò che non produce incassi monetari.
Controlli preventivi e monitoraggio in corso d’anno
Le regole sono articolate e possono cambiare molto in base a tipologia di ETS (APS, ODV, ecc.), struttura delle entrate, convenzioni/rapporti con PA, modalità effettive di svolgimento, etc. quindi è fondamentale analizzare adeguatamente la situazione col proprio consulente fiscale e contabile (dottore commercialista). Tuttavia qui di seguito si propongono alcune azioni di monitoraggio che può essere utile fare in autonomia e già da subito:
– Mappare attività e costi diretti: AIG / attività diverse / raccolte fondi e relativi costi direttamente afferenti
– Definire criteri di imputazione dei costi indiretti
– Attivare un controllo periodico (trimestrale/semestrale) dei margini delle AIG “a pagamento”
– Per le attività gratuite ricorrenti: decidere un metodo di valorizzazione (valore normale) e archiviare le evidenze
– Verificare presenza ed entità di ev. attività diverse (quindi non di interesse generale)
– Fare un “pre-consuntivo” a ottobre/novembre per eventualmente correggere la rotta prima della chiusura dell’anno.