La recente Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 5941 del 5 aprile 2022) ha il merito di chiarire diverse rilevanti questioni riguardanti i bilanci degli enti del Terzo Settore a vario titolo iscritti o in via di iscrizione al RUNTS.
Da quando si è tenuti ad applicare i nuovi schemi di bilancio ex DM 39/2020
Il primo principio generale è che gli ETS sono tenuti ad applicare i nuovi modelli introdotti dalla riforma a partire dal bilancio dell’esercizio 2021 (primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto 39/2020 cioè 18 aprile 2020). Nel caso di ETS il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare essi devono predisporre il primo bilancio conforme alla nuova modulistica a partire dal primo esercizio apertosi successivamente alla suddetta data del 18/04/2020 (se ad esempio l’esercizio decorre dal 1° settembre, il primo bilancio redatto in linea con i nuovi schemi sarà quello 01/09/2020 – 31/08/2021).
Il secondo principio generale è quello per il quale l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo in quanto comporta l’attribuzione della qualifica di ETS solo una volta che l’organizzazione sia stata ammessa nel Registro. Da ciò deriva che per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il sopra citato D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione.
Per gli enti di nuova iscrizione l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge quindi soltanto a partire dall’esercizio finanziario durante il quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno.
Unica eccezione introdotta dalla Nota del MLPS è relativa ai casi in cui l’iscrizione avvenga nell’ultimo trimestre dell’esercizio (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio si identifichi con l’anno solare, o con gli ultimi tre mesi dell’esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare). In questi casi gli enti possono redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo.
I bilanci degli esercizi precedenti all’entrata nel RUNTS
Sappiamo che alla domanda di iscrizione vanno allegati l’ultimo o gli ultimi due bilanci approvati unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione. Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020.
A ciò fanno eccezione gli enti ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri) i quali devono redigere il bilancio secondo i nuovi schemi già dall’anno 2021. Le ODV e APS, tuttavia, che entreranno nel RUNTS in seguito a migrazione dovranno inviare tale bilancio entro 90 giorni dalla data di iscrizione, mentre le ONLUS lo trasmetteranno al RUNTS proprio in sede di inoltro della richiesta di iscrizione.
Schema generale riepilogativo
Tutte (o quasi) le diverse casistiche che possono generarsi sono riassunte nella seguente tabella riepilogativa pubblicata in allegato alla nota del Ministero: