Nel 2026 oltre all’entrata in vigore della parte fiscale delle riforma del Terzo Settore sono state introdotte alcune novità importanti che vale la pensa ricordare.
1) Aggiornamento dati sul RUNTS – obbligo esteso a tutti gli ETS
Riferimento. DM 13 gennaio 2026, n. 2 (GU n. 66 del 20/03/2026), che modifica il DM 106/2020 riscrivendo l’art. 8, comma 6, lett. r). Funzionalità del portale operative dal 9 aprile 2026.
Soggetti obbligati. Tutti gli ETS iscritti. Fino al 2025 l’obbligo riguardava solo ODV e APS.
Dati da comunicare.
- numero degli associati;
- numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari (e dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale);
- numero dei lavoratori dipendenti e parasubordinati con posizione assicurativa aperta.
Termine. Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente (o alla chiusura dell’esercizio, se non solare). L’adempimento è dovuto solo in caso di variazioni rispetto ai dati già in piattaforma.
Procedura. Funzione “Variazione dati” sul portale: inserimento/modifica dati con salvataggio, verifica nella pagina di riepilogo, download del modello, firma digitale e ricaricamento, conferma via PEC. Responsabili dell’adempimento e della veridicità: legale rappresentante o amministratori (salvo delega, v. punto 3).
(Da non confondere con il bilancio. Il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato al 30 giugno ma a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 20, c. 5 DM 106/2020, in linea con l’art. 48, c. 3 CTS; per esercizio solare scade comunque a fine giugno). Il deposito può essere effettuato anche da un commercialista (art. 34, c. 5, lett. a, D.Lgs. 139/2005).
2) Vigilanza e controllo sugli ETS – DM 125/2025
Riferimento. DM 7 agosto 2025, n. 125 (GU n. 214 del 15/09/2025, efficace dal 16/09/2025), attuativo degli artt. 93 e 96 del Codice del Terzo settore. Definisce forme, contenuti, termini e modalità di vigilanza, controllo e monitoraggio.
Ambito soggettivo. Enti iscritti nelle sezioni a), b), c), e), g) del RUNTS. Esclusi: cooperative sociali, imprese sociali, società di mutuo soccorso, enti in gestione commissariale e in procedure concorsuali.
Soggetti controllori. Uffici del RUNTS; in via autorizzata, Reti Associative Nazionali (RAN) e Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sui propri aderenti. Restano ferme le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’amministrazione finanziaria (art. 94 CTS).
Oggetto del controllo.
- sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione;
- perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione (vi rientrano l’aggiornamento dei dati e il deposito dei bilanci).
Tipologie. Ordinari (programmati, cadenza triennale, connessi alla revisione periodica ex art. 51 CTS) e straordinari (disposti dagli Uffici RUNTS, anche su segnalazione).
Svolgimento. Avvio con comunicazione via PEC; fase documentale ed eventuali controlli in loco nel rispetto del contraddittorio; conclusione di norma entro 90 giorni. Il soggetto incaricato può richiedere copia di libri sociali, registri e documenti (con facoltà di siglarli). La richiesta di informazioni sospende i termini: la mancata risposta entro 20 giorni determina l’inadempienza. In caso di irregolarità è previsto un invito alla regolarizzazione; l’esito di violazioni non sanate è la cancellazione dal RUNTS.
Regime semplificato. Per gli enti con entrate fino a 60.000 euro annui il controllo ordinario è limitato agli aspetti essenziali (denominazione e forma giuridica, base sociale, statuto, attività diverse, bilanci, comunicazioni al RUNTS, cause di scioglimento).
Da aprile 2026 è stata poi introdotta un’altra novità ossia la possibilità di delegare soggetti terzi per operare sulla piattaforma RUNTS
Riferimento. Art. 8, comma 2-bis DM 106/2020 (introdotto dal DM 2/2026, in linea con l’art. 47 CTS); Nota ministeriale 27 marzo 2026, n. 5003. Operativa dal 9 aprile 2026. La delega ha natura di mandato (art. 1703 c.c.), è conferibile a più persone per singole istanze ed è revocabile in qualsiasi momento; documento generato dal portale, gestione interamente online.
Chi conferisce la delega. Il legale rappresentante dell’ente o, su specifico mandato, il legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce.
Chi può essere delegato. Qualsiasi persona di fiducia, non necessariamente iscritta a un albo e non limitata ai membri dell’organo amministrativo. Ad esempio: commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, revisore legale o consulente contabile, operatori di CAF/patronato/CSV, dipendenti, collaboratori o volontari dell’ente.
Tipologie di delega.
- senza sottoscrizione: il delegato compila e invia; la firma e la responsabilità restano al legale rappresentante;
- con sottoscrizione (delega piena): il delegato compila, firma digitalmente e invia, assumendosi la responsabilità della veridicità.
Pratiche delegabili. Iscrizione, variazioni (statuto, cariche, dati), cancellazione, accreditamento al 5 per mille, deposito dei bilanci.